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Il 770 è in scadenza, invio entro il 20 settembre

settembre 19 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Countdown anche per i sostituti che vogliono regolarizzare il mancato versamento delle ritenute del 2011: fino al 20 settembre infatti (termine ultimo di presentazione del mod.770/2012) è possibile usare il ravvedimento, pagando le ritenute omesse con la sanzione ridotta del 3,5%.

Il 20 settembre è una data che i sostituti devono ricordare, entro questo termine infatti non solo devono presentare il mod. 770/2012, ma hanno anche la possibilità di rimediare alle dimenticanze del 2011, potendo usare il ravvedimento e avvalersi così della sanzione ridotta per l’omesso versamento delle ritenute.

Per un ulteriore approfondimento scarica la Circolare del Giorno n. 184 del 18.09.2012

Invio 770/2012 entro il 20.09.2012

Il modello 770/2012 (sia semplificato sia ordinario) deve essere presentato entro il prossimo 20 settembre. A seguito, infatti, del D.p.c.m. del 26.07.2012, il termine ultimo per la trasmissione della dichiarazione dei sostituti, originariamente fissato al 31 luglio, è stato prorogato al 20 settembre(vedi nostro speciale del 27.07.2012). La data è stata scelta appositamente per evitare che la presentazione dei modelli 770 coincidesse con la scadenza prevista per la trasmissione delle altre dichiarazioni, fissata al 1° ottobre.
È importante conservare la ricevuta di avvenuta ricezione dei dati rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, che costituisce la prova della presentazione della dichiarazione, e che è consultabile sul sito dell’Agenzia nella sezione “ricevute” dell’area dedicata ai servizi telematici. Si ricorda infine che sono considerate tempestive anche le dichiarazioni trasmesse nei termini, ma scartate dal servizio telematico, purché ritrasmesse entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Ravvedimento ritenute

Il 20 settembre è anche l’ultimo giorno per poter sanare eventuali irregolarità nel versamento delle ritenute del 2011. Pertanto, i sostituti d’imposta che non avessero versato in tutto o in parte le ritenute alla fonte operate nel periodo d’imposta 2011, potranno regolarizzarsi con il ravvedimento operoso, versando:

  • le ritenute operate ma non versate;
  • la sanzione del 30% in misura ridotta ad 1/8, quindi pari al 3,75% dell’importo non versato, se il pagamento avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione (mod. 770) relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione (in questo caso 2011). Nel mod. F24 deve essere indicato il codice tributo “8906”;
  • gli interessi moratori al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito. Ricordiamo che il tasso è pari al 2,5% dall’1.1.2012, mentre dall’1.1.2011 al 31.12.2011 era pari all’1,5%. Questi interessi dovranno essere versati cumulativamente al codice tributo riconducibile alla ritenuta omessa.
    Per calcolare gli interessi moratori dovuti, si applica la seguente formula: ritenute omesse × tasso × giorni di ritardo/365.

 


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