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Il nuovo redditometro, cosa cambia

gennaio 18 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il “nuovo” redditometro è ormai delineato in tutte le sue facce grazie all’individuazione dei nuovi elementi di spesa ad opera del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24.12.2012. Si applicherà per accertare i redditi dichiarati a partire dal periodo d’imposta 2009.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio scorso l’atteso decreto attuativo del “nuovo” redditometro. Si tratta del Decreto MEF 24.12.2012, che individua il contenuto induttivo degli elementi di spesa sulla base del quale può essere fondata la determinazione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche.
Vengono presi in considerazione nuovi elementi induttivi, classificati in oltre 100 voci di spesa, che tengono conto dell’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati per nucleo familiare contesto territoriale.
Non verranno prese in considerazione dal Fisco le posizioni dei contribuenti con scostamento tra spese e reddito dichiarato “pari a mille euro al mese, 12mila euro l’anno”.
Il nuovo strumento sarà utilizzato per accertare i redditi relativi agli anni d’imposta a decorrere dal 2009.

L’accertamento sintetico ed il redditometro

L’accertamento sintetico è un tipo di accertamento esperibile solo nei confronti delle persone fisiche e a cui gli Uffici dell’Amministrazione finanziaria possono ricorrere ogniqualvolta vi sia uno scostamento tra il reddito dichiarato effettivamente dal contribuente ed il reddito a lui attribuibile “sinteticamente” sulla base delle spese sostenute.
Al fine di consentire agli Uffici di procedere all’accertamento sintetico in base a parametri uniformi, il Ministero dell’Economia e delle Finanze stabilisce gli indici ed i coefficienti presuntivi di reddito (o di maggior reddito) in relazione alla disponibilità da parte del contribuente di beni o servizi indicatori di un’elevata capacità contributiva (c.d. “redditometro”).

La disciplina dell’accertamento sintetico, contenuta nell’art. 38 del D.P.R. n. 600/1973, è stata quasi completamente riformulata dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010 (c.d. “Manovra correttiva 2010”), anche in termini di potenziamento del redditometro, comestrumento di accertamento rivolto a contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale. L’intervento legislativo, infatti, ha avuto come obiettivo principale, quello di adeguare l’accertamento sintetico al contesto socio-economico, mutato nel corso dell’ultimo decennio, rendendolo più efficiente e dotandolo di garanzie per il contribuente, anche mediante il contraddittorio.
Il “nuovo redditometro”, definito anche “redditometro 2.0” restava, tuttavia, “in sospeso” in attesa del decreto attuativo, che è stato approvato solo il 24.12.2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013.

Le principali differenze tra “vecchio” e “nuovo” accertamento sintetico

Nel “nuovo” accertamento sintetico è stata eliminata la necessaria esistenza di elementi e circostanze “certi” per poter avviare la procedura di accertamento sintetico. Con il nuovo testo normativo, gli uffici dell’Agenzia delle Entrate possono “sempre” determinare sinteticamente il reddito del contribuente “sulla base di spese di qualunque genere”, sostenute nel periodo d’imposta.

In base alle nuove regole, inoltre, l’Agenzia delle Entrate attiva la procedura di accertamento sintetico quando l’ammontare del reddito accertabile si discosta di almeno 1/5 (20%) rispetto all’ammontare del reddito dichiarato dal contribuente. Prima della manovra correttiva 2010 gli uffici potevano avviare l’iter accertativo solo quando la differenza fra il reddito accertabile sinteticamente e quello dichiarato era superiore ad almeno 1/4 (25%). Rispetto alla precedente previsione normativa, quindi, il range di tolleranza tra i due redditi si è abbassato del 5%.

Non è più necessario, inoltre, che il gap tra i due redditi si manifesti per almeno 2 anni periodi d’imposta, bensì è sufficiente che si manifesti uno scostamento annuale.

La manovra correttiva 2010 ha poi stabilito il preciso obbligoa carico dell’Amministrazione Finanziaria, di:

  • invitare il contribuente a comparire e a fornire le informazioni e dati rilevanti ai fini dell’accertamento (prima della modifica era previsto solamente la facoltà, a carico del contribuente, di fornire la prova contraria anche prima della notifica dell’avviso di accertamento);
  • avviare il procedimento di accertamento con adesione.

E’ da considerare, infine, che prima della Manovra correttiva 2010 gli indici di spesa presi in considerazione erano essenzialmente:

  • aeromobili;
  • navi e imbarcazioni da diporto;
  • autoveicoli;
  • altri mezzi di trasporto a motore;
  • roulottes;
  • residenze principali e secondarie;
  • collaboratori familiari;
  • cavalli da corsa o da equitazione;
  • assicurazioni.

Tali elementi, tuttavia, risultavano ormai obsoleti e poco rappresentativi della reale capacità di spesa del contribuente.

Il decreto MEF 24.12.2012 ha, così, individuato nuovi elementi induttivi di spesa (oltre 100 voci di spesa), tenendo conto però anche dell’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in base al nucleo familiare e al contesto territoriale.

Reddito sintetico accertabile

In base alle nuove regole, il reddito accertabile sinteticamente dal Fisco è dato dalla somma dei seguenti elementi:

  • spese, anche diverse da quelle individuate dal Decreto MEF 24.12.2012 (alla tabella A) erisultanti dai dati disponibili o dalle informazioni presenti in Anagrafe Tributaria;
  • quota parte riferita al contribuente della spesa media ISTAT del nucleo familiare di appartenenza;
  • ulteriori spese riferite ai beni/servizi di cui alla Tabella A desunte da analisi e studi socio economici;
  • quota degli incrementi patrimoniali netti dell’anno;
  • quota di risparmio formatasi nell’anno.

Il vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate Di Capua, nel corso di un convegno tenutosi il 16 gennaio a Roma al Comando Generale della Guardia di Finanza, ha precisato comunque che non verranno prese in considerazione dal Fisco le posizioni dei contribuenti con scostamento tra spese e reddito dichiarato “pari a mille euro al mese, 12mila euro l’anno”.


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