Moda, Tessile, Abbigliamento

Il trattamento fiscale per gli omaggi natalizi ai clienti

dicembre 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

In vista delle festività di Natale, è importante per le imprese conoscere il trattamento fiscale degli omaggi natalizi ai propri clienti

In occasione delle festività natalizie è consuetudine per le imprese ed i professionisti offrire omaggi ai propri clienti.

Per effetto dell’art. 30 del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014), entrato in vigore già dal 13.12.2014, gli omaggi natalizi sono stati interessati da un’importante novità a vantaggio del soggetto/impresa che acquista l’omaggio. E’, infatti, stato previsto che, se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82 come in passato), èpossibile detrarre integralmente l’IVA.

In tal modo, è stato di fatto parificato il trattamento fiscale ai fini IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali era già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non era superiore a € 50).

Il trattamento fiscale degli omaggi natalizi ai clienti è diverso a seconda che ibeni siano o meno oggetto dell’attività esercitata.

 

 

Omaggi natalizi ai clienti come spesa di rappresentanza

 

In base alla C.M. n. 188/E/1998, gli acquisti di beni destinati ad essereceduti gratuitamente, la cui produzione o il cui commercio non rientra nell’attività propria dell’impresa, costituiscono “spese di rappresentanza”, indipendentemente dal costo unitario dei beni stessi.
Per la definizione di “spese di rappresentanza”, sia al fine della deducibilità dalle imposte dirette che della detraibilità dell’IVA, si deve fare riferimento ai requisiti indicati all’art. 1, comma 1, D.M. 19.11.2008, il quale definisce “inerenti” le “spese di rappresentanza”, effettivamente sostenute e documentate, per:
  • erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi;
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare anche potenzialmente benefici economici per l’impresa, ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Si precisa che l’omaggio natalizio di un bene non oggetto dell’attività dell’impresa:
  • costituisce spesa di rappresentanza se dato ai clienti;
  • non costituisce spesa di rappresentanza (per mancanza del principio di inerenza) se dato ai dipendenti. In questo caso, è qualificabile come spesa per prestazione di lavoro.

 

 

Omaggi natalizi ai clienti di beni non oggetto dell’attività

 

Dal 13 dicembre 2014, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto legislativo semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 175/2014, art. 30), la detraibilità IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza è ammessa se il bene è di costo unitario non superiore a € 50 euro, anziché € 25,82.

Fino a tale data, l’art.19-bis1, co. 1, lett. h), D.P.R. n. 633/1972 stabiliva che, per i beni che costituiscono spese di rappresentanza, l’IVA fosse detraibile solo se il costo unitario del bene non era superiore ad € 25,82.

Il Decreto legislativo semplificazioni fiscali, andando a modificare detto art. 19-bis1, ha parificato di fatto il trattamento fiscale ai fini IVA dei beni che costituiscono spese di rappresentanza a quello previsto ai fini delle imposte dirette (per le quali era già ammessa la deducibilità se il costo unitario del bene non era superiore a € 50).

In considerazione del fatto che gli omaggi natalizi ai clienti, oltre a poter essere qualificati spese di rappresentanza, costituiscono una cessione gratuita, per inquadrare il corretto trattamento IVA applicabile agli stessi è necessario considerare anche quanto disposto dall’art. 2, comma 2, n. 4), DPR n. 633/72, in base al qualenon costituisce cessione di beni (fuori campo IVA) la cessione gratuita di beni non oggetto dell’attività, di costo unitario non superiore a € 50 (anziché € 25,82) e la cessione di beni per i quali non è stata operata, all’atto dell’acquisto la detrazione dell’Iva.

Pertanto, dalla lettura combinata dei due articoli di legge, deriva che:

  • per i beni di costo unitario superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è indetraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA);
  • per i beni di costo unitario non superiore ad € 50,00: l’Iva assolta sull’acquisto è detraibile, mentre la successiva cessione gratuita è irrilevante ai fini IVA (fuori campo IVA).

Ai fini reddituali i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR, sono deducibili secondo i seguenti limiti:

IMPOSTE DIRETTE
 

 

Impresa

Ricavi / proventi gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del C.E.) Importo

deducibile max

Fino a € 10 milioni 1,3%
Per la parte eccedente € 10 milioni

e fino a € 50 milioni

0,5%
Per la parte eccedente € 50 milioni 0,1%
100% se di valore unitario non superiore a 50 €
Lavoratore Autonomo Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, a prescindere dal valore unitario

Per il trattamento ai fini IRAP:

  • se la base imponibile IRAP è determinata secondo i valori di bilancio, poiché le spese in esame rientrano nella voce B.14 del Conto economico, le stesse risultano interamente deducibili ai fini IRAP;
  • se la base imponibile IRAP è determinata secondo i valori fiscali, le spese in esame non rientrano tra i componenti rilevanti espressamente previsti e conseguentemente le stesse risultano indeducibili ai fini IRAP.

Per i lavoratori autonomi, i costi sostenuti per l’acquisto di beni-omaggio ai clienti, sono deducibili ai fini IRAP nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.

 

 

Omaggi natalizi ai clienti di beni oggetto dell’attività

 

La cessione gratuita di un bene oggetto dell’attività è imponibile IVA indipendentemente dal costo unitario dei beni, a meno che l’imposta relativa all’acquisto non sia stata detratta.

Inoltre:

  • indipendentemente dal fatto che la spesa relativa al bene che si intende omaggiare possa o meno essere qualificata “di rappresentanza”, l’impresa può scegliere di non detrarre l’IVA a credito relativa all’acquisto dei beni oggetto dell’attività, al fine di non assoggettare ad IVA la successiva cessione gratuita;
  • qualora si ritenga che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività ceduto gratuitamente possa essere qualificata “spesa di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile solo per i beni di costo unitario non superiore a € 50, mentre la cessione del bene è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore dello stesso, ferma restando l’esclusione da IVA della cessione gratuita se questa non è stata detratta  sull’acquisto;
  • se si ritiene che la spesa relativa al bene oggetto dell’attività che si intende omaggiare non possa essere qualificata “di rappresentanza”, l’IVA a credito è detraibile a prescindere dall’importo e la cessione gratuita è rilevante ai fini IVA indipendentemente dal valore del bene, ferma restando la possibilità di “rinunciare” alla detrazione per escludere dall’IVA la cessione gratuita.

Ai fini reddituali, gli acquisti dei beni in esame rientrano tra le spese di rappresentanza di cui all’art. 108, comma 2, TUIR in base ai criteri contenuti nel citato DM 19.11.2008, senza distinzioni  tra beni oggetto e non oggetto dell’attività dell’impresa.

Ai fini del trattamento IRAP, per i costi sostenuti per l’acquisto di beni oggetto dell’attività destinati ad omaggio per i clienti valgono le stesse considerazioni adottate con riferimento ai beni non oggetto dell’attività destinati ad essere omaggiati ai clienti.

Tali costi risultano quindi:

  • deducibili per i soggetti che applicano il metodo di bilancio;
  • indeducibili per i soggetti che applicano il metodo fiscale.

 

 

Omaggi natalizi ai clienti: trattamento fiscale in sintesi

 

BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
IMPRESE
Omaggio a favore di IVA IRPEF / IRES IRAP
Detrazione
IVA a credito
Cessione gratuita Deducibilità della spesa
clienti
se costo unitario

≤ € 50,00

Esclusa da IVA
  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50
  • deducibilise metodo da bilancio
  • indeducibilise metodo fiscale
NO
se costo unitario

> € 50,00

LAVORATORI AUTONOMI
Omaggio a favore di IVA IRPEF IRAP
Detrazione
IVA a credito
Cessione gratuita Deducibilità della spesa
clienti
se costo unitario

≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

ImponibileIVA

(salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta Deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta
NO
se costo unitario

> € 50,00

Esclusa da IVA

 

BENI OGGETTO DELL’ATTIVITÀ
Destinatari omaggio IVA IRPEF / IRES IRAP
Detrazione
IVA a credito
Cessione gratuita Deducibilità della spesa
clienti

 

SÌ se non è spesa di rappresentanza,altrimenti SI’ ma se il costo è ≤ € 50,00

(salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

ImponibileIVA

(salvo la scelta di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare ad IVA la cessione gratuita)

  • nel limite annuo deducibile;
  • per intero nell’esercizio se valore unitario ≤ € 50
  • deducibilise metodo da bilancio
  • indeducibilise metodo fiscale

 

 

 


Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!
Realizzazione sito MB web designer | Powered by Master elettronica S.r.l.