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Infortunio: le novità della Legge 98 2913

ottobre 8 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

La legge 98/2013 introduce importanti semplificazioni in tema di comunicazioni agli enti e autorità in caso di infortunio al lavoratore, a partire da gennaio 2014

Con riferimento alla denuncia di infortunio, il previgente testo dell’art 54 del T.U. sugli infortuni e le malattie professionali (D.P.R. 1124/1965) stabiliva che fosse il datore di lavoro, anche se non soggetto agli obblighi dell’assicurazione infortuni e malattie professionali, a comunicare all’autorità locale di pubblica sicurezza del Comune in cui era avvenuto l’evento, quegli infortuni che avevano determinato la morte del lavoratore o la sua inabilità al lavoro per un periodo superiore ai tre giorni. Nel prosieguo, l’articolo 54 specificava che gli uffici competenti a ricevere tale segnalazione, oltre a rilasciare ricevuta della denuncia loro presentata, tenevano anche un apposito elenco degli infortuni a loro segnalati.
Le notizie che la denuncia doveva necessariamente contenere :
1) il nome e il cognome, la ditta, ragione o denominazione sociale del datore di lavoro;
2) il luogo, il giorno e l’ora in cui era avvenuto l’infortunio;
3) la natura e la causa accertata o presunta dell’infortunio e le circostanze nelle quali esso si era verificato, anche in riferimento ad eventuali deficienze di misure di igiene e di prevenzione;
4) il nome e il cognome, l’eta’, la residenza e l’occupazione abituale della persona rimasta lesa;
5) 5) lo stato di quest’ultima, le conseguenze probabili dell’infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscerne l’esito definitivo;
6) 6) il nome, il cognome e l’indirizzo dei testimoni dell’infortunio.
L’articolo 54 concludeva specificando altresì che, ove si fosse trattato di datori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la denuncia doveva essere fatta sull’apposito modulo predisposto dal Ministero del lavoro.

La denuncia di infortunio dopo la L. 98/2013

L’art. 32 del D.L. 69/2013, c.d. Decreto del fare, convertito in L. 98/2013 prevede fra le semplificazioni degli adempimenti formali in materia di lavoro, così come recita il suo titolo,  l’abrogazione in toto dell’art. 54 del D.P.R. 1124/1965. Tuttavia, tale abrogazione non ha decorrenza immediata, bensì è subordinata all’entrata in vigore del decreto del Ministero del lavoro che, ai sensi del comma 4 dell’art 8 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. verrà emanato per stabilire le regole tecniche per la realizzazione ed il funzionamento del SINP, il tanto atteso Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro.
La lettera b) del comma 6 dell’art.32 del decreto, modifica poi l’art. 56 del TU D.P.R. 1124/1965 stabilendo che, con decorrenza 1 gennaio 2014, non sia più l’autorità di pubblica sicurezza, una volta ricevuta la denuncia, di cui all’art. 54 del TU, di quegli infortuni, occorsi ai lavoratori soggetti alla tutela assicurativa e che abbiano avuto esiti mortali o prognosi di durata superiore ai 30 giorni, a trasmetterne copia alla Direzione territoriale del lavoro-settore ispezione del lavoro, nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio. Tale comunicazione sarà invece trasmessa dall’Inailall’autorità di pubblica sicurezza, telematicamente mediante l’istituendo SINP.
Ulteriore novità introdotta dal decreto è poi quella per cui tale informazione verrà trasmessa, sempre dall’Inail, telematicamente mediante il SINP, anche a:
  • ASL;
  • autorità portuali, marittime e consolari,
  • -uffici della Regione Sicilia e delle province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio corrispondenti alle Direzioni territoriali del lavoro.
Nulla cambia invece in tema di denuncia di infortunio da parte del datore di lavoro all’INAIL, poiché quest’ultimo è comunque sempre tenuto, entro due giorni dalla ricezione del certificato medico (ai sensi dell’articolo 53 del Testo Unico 1124/1965) a inviare denuncia di infortunio all’INAIL e, a decorrere dal 1° luglio 2013 detta denuncia/comunicazione deve essere trasmessa all’Istituto esclusivamente in via telematica, secondo quanto stabilito dalla circolare n. 34 del 27 giugno 2013 dell’Inail in tema di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese.
La nuova disposizione introdotta dal decreto del fare semplifica dunque gli adempimenti a carico deldatore di lavoro, che pertanto non sarà piu’ tenuto ad una doppia comunicazione dell’infortunio all’Inail ed alla Autorità di P.S. nel caso le conseguenze dell’evento infortunistico abbiano comportato una prognosi superiore ai tre giorni

 


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