Moda, Tessile, Abbigliamento

La check-list per gli sconti fiscali

maggio 27 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

LE PRINCIPALI SPESE DETRAIBILI AL 19%

SPESE SANITARIE Sono detraibili le spese mediche, chirurgiche, le analisi, i medicinali, le prestazioni rese da medico generico e quelle specialistiche. La detrazione spetta solo se la spesa è certificata da fattura o “scontrino parlante” (nel caso di medicinali) , ed è usufruibile senza limiti d’importo con franchigia di 129,11 euro . La detrazione è conseguibile anche per spese sostenute a favore del familiare fiscalmente a carico. Per spese superiori a €15.493,71 è consentita la detrazione in quattro quote annuali.

SPESE VETERINARIE Riguardano le spese (visite e medicinali) relative agli animali detenuti legalmente solo a scopo di compagnia o per la pratica sportiva (sono esclusi ad esempio gli animali d’allevamento); la detrazione compete entro un limite di spesa di 387,34 euro e con una franchigia di 129,11 euro.

SPESE PER DISABILI Nessuna franchigia. E’ consentita la detrazione in quattro quote annuali. E’ detraibile l’acquisto (anche se sostenuto per familiari a carico) di:1) mezzi necessari all’accompagnamento , alle deambulazione, alla locomozione (poltrone, carrozzelle, ascensori speciali); 2) sussidi tecnici e informatici per facilitare l’autosufficienza; 3) autoveicoli e motoveicoli adattati; in quest’ultimo caso la detrazione spetta per una sola volta in un periodo di quattro anni, per un solo veicolo ed entro un tetto massimo di 18.075,99 euro. E’ necessaria anche l’attestazione del medico.

ASSISTENZA ALLA PERSONA (BADANTI) Sulle spese sostenute per l’assistenza di persone non autosufficienti , è riconosciuta la detrazione su un importo massimo di 2.100 euro, purché il reddito complessivo dell’assistito non sia superiore a 40.000 euro. E’ necessario che la condizione di non autosufficienza sia attestata da certificazione medica; la spesa deve inoltre essere documentata da una quietanza firmata da soggetto che presta l’assistenza. La detrazione spetta anche al familiare che sostiene la spesa e l’assistito non deve essere fiscalmente a carico.

INTERESSI PASSIVI La detrazione degli interessi passivi e degli oneri accessori corrisposti a fronte di un contratto di mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale, è ammessa fino ad un massimo di 4.000 euro (2.582,28 euro per la costruzione/ristrutturazione). La detrazione spetta per gli interessi effettivamente pagati nell’anno d’imposta (criterio di cassa) . Per poter usufruire del bonus, è necessario che l’ immobile acquistato sia adibito ad abitazione principale (anche di un familiare) entro un anno e che il rogito avvenga nell’anno precedente o successivo alla stipula del mutuo.

ASILI NIDO I genitori possono detrarre le spese sostenute per la frequenza all’asilo nido dei figli (pubblico o privato). L’agevolazione e’ prevista per una spesa massima di euro 632 per ogni figlio fiscalmente a carico . Per comprovare il pagamento delle rette devono essere conservate le relative quietanze.

ASSICURAZIONI SULLA VITA E’ riconosciuta una detrazione del 19% su un importo massimo di 1.291,14 . L’agevolazione vale anche nel caso di assicurazione contratte per familiari a carico . Per i contratti stipulati o rinnovati a partire dal 1° Gennaio 2001 sono detraibili i premi per le assicurazioni che prevedono il rischio morte, di invalidità permanente superiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti quotidiani. In questo caso la detrazione spetta a condizione che la compagnia di assicurazione non abbia facoltà di recedere dal contratto.

SPESE FUNEBRI Possono esser detratte le spese funebri sostenute per il decesso dei familiari, compresi affidati e affiliati, di cui all’articolo 433 codice civile (anche non a carico fiscalmente) per un importo massimo di 1.549,37 euro; il limite si riferisce al singolo lutto. Sono detraibili non solo le onoranze funebri, ma anche le spese di trasporto e di sepoltura del defunto.

INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE E’ possibile recuperare il 19% delle spese sostenute per l’intermediazione immobiliare ma solo per l’acquisto dell’abitazione principale. Il tetto massimo di detraibilità è di 1.000 euro. Non è fruibile il bonus se la spesa è sostenuta a favore di familiari. La detrazione va documentata con la fattura dell’agente immobiliare.

ATTIVITA’ SPORTIVE La detrazione del 19% spetta per una spesa massima di 210 euro , sostenuta per l’iscrizione ad associazioni sportive, piscine, palestre ed altre strutture e impianti sportivi. L’agevolazione è riservata alle spese sostenute per ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, fiscalmente a carico. E’ necessario conservare la ricevuta di pagamento dalla quale risultino: i dati identificativi del soggetto che ha reso la prestazione, la causale del pagamento, l’attività sportiva esercitata, l’importo pagato e i dati di chi pratica l’attività e il codice fiscale di che effettua il pagamento.

CORSI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED UNIVERSITARIA Sono previste detrazioni per le spese di istruzione secondaria e universitaria, per scuole di specializzazione post universitaria e di perfezionamento, per corsi di formazione avanzata e per i master, a patto che siano svolti presso università pubbliche o private. Sono ricomprese nelle università anche quelle telematiche purché riconosciute dal Ministero dell’Istruzione. In caso di frequenza di corsi in università private, per il limite massimo di detraibilità bisogna prendere come riferimento la spesa che si sarebbe sostenuta per lo stesso corso di studi presso l’università pubblica più vicina. La detrazione è conseguibile anche per spese sostenute a favore del familiare fiscalmente a carico.

CANONE LOCAZIONE STUDENTI UNIVERSITARI Le spese sostenute per i canoni di locazione delle abitazioni degli studenti fuori sede, sono deducibili nella misura del 19% nei limiti di 2.633 euro, a patto che l’università disti almeno 100 Km dalla propria residenza. Il bonus spetta anche se la spesa è stata sostenuta per i familiari fiscalmente a carico. Oltre al contratto di locazione, è necessario conservare le quietanze di pagamento.

RISCATTO LAUREA DEI FAMILIARI A CARICO Il riscatto (senza limiti d’importo) del corso di laurea del familiare a carico è detraibile se quest’ultimo non ha ancora iniziato l’attività lavorativa e non è iscritto ad alcuna forma obbligatoria di previdenza. Al contrario,ricorrendo questi presupposti i contributi sono deducibili.

SPESE CON DETRAZIONE FISSA

LOCAZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE CON CONTRATTO STIPULATO AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998 Agli inquilini che stipulano o rinnovano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per immobili da adibire ad abitazione principale, spetta una detrazione di 300 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 oppure di 150 euro se il reddito supera questo limite ma non 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo è superiore all’importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.

LOCAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE CON CONTRATTO A CANONE CONCORDATO Per gli inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale locati con contratti stipulati o rinnovati ai sensi dell’art. 2 comma 3, e dall’art. 4 commi 2 e 3 della legge n. 431/98 (contratti a canone concordato) spetta: una detrazione di 495,80 euro se il reddito complessivo non supera 15.493,71 oppure di 247,90 euro se il reddito è compreso tra 15.493,71 e 30.987,41 euro. Se il reddito complessivo è superiore all’importo di euro 30.987,41 non spetta alcuna detrazione.

DIPENDENTI CHE SI SONO TRASFERITI PER MOTIVI DI LAVORO Anche i lavoratori dipendenti che si sono trasferiti in un altro comune per motivi di lavoro, possono godere di una detrazione di imposta nella misura di 991,60 euro fino ad un reddito imponibile di 15.493,71 euro e di 495,80 euro per redditi fino ai 30.987,41 euro, a condizione che la residenza nel nuovo comune sia stata trasferita da non più di tre anni dalla richiesta della detrazione e che la sede del lavoro si trovi ad almeno 100 chilometri di distanza dal comune di residenza precedente.

CONTRATTO STIPULATO O RINNOVATO AI SENSI DELLA LEGGE 431/1998 DA GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA 20 E 30 ANNI PER ABITAZIONE PRINCIPALE DIVERSA DA QUELLA DEI GENITORI

I giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 431/98 per un alloggio da adibire ad abitazione principale, possono beneficiare per i primi tre anni di una detrazione d’ imposta di 991,60 euro, purché il loro reddito complessivo non superi i 15.493,71 e a condizione che l’immobile sia diverso dall’abitazione principale dei genitori.

LE PRINCIPALI SPESE DEDUCIBILI

CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Sono deducibili dal reddito i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori, versati in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge. Sono inoltre deducibili senza alcun limite d’importo anche i contributi volontari, cioè versati facoltativamente all’ente previdenziale di appartenenza. Ad esempio sono totalmente deducibili i contributi versati per il riscatto del periodo del corso legale di laurea (salvo l’alternativa della detraibilità)oppure i contributi versati per la prosecuzione volontaria. Tutti i contributi sono deducibili secondo il criterio di cassa (cioè di effettivo pagamento).

CONTRIBUTO SSN – RC VEICOLI E’ deducibile il contributo al servizio sanitario nazionale pagato insieme alla polizza assicurativa RC auto. A decorrere dal 2012 è’ stata introdotta una franchigia di 40 euro; quindi se la sommatoria dei contributi SSN è inferiore ai 40 euro non spetta alcuna deduzione fiscale. E’ necessario conservare la quietanza rilasciata dalla compagnia assicurativa nella quale deve esser evidenziato esplicitamente l’importo deducibile.

CONTRIBUTI E PREMI PER FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI ED INVIDUALI I contributi versati alle forme pensionistiche complementari ed individuali (quali ad esempio fondi pensione aperti, fondi pensione chiusi, piani pensionistici individuali) sono deducibili per un importo non superiore a 5.164,57 euro. Per quanto riguarda i dipendenti, ai fini del calcolo di tale limite si tiene conto anche dei contributi versati dal datore di lavoro. I contributi versati per i familiari a carico, sono deducibili per la parte di quota che non trova capienza nel reddito complessivo del familiare stesso. Il limite di deducibilità complessivo è sempre di € 5.164,57.

CONTRIBUTI A FONDI INTEGRATIVI DEL SSN Sono deducibili i contributi ai fondi del Sistema Sanitario Nazionale nel limite di 3.615,20 euro. La deduzione spetta anche per gli importi sostenuti in favore delle persone fiscalmente a carico. Anche in questo caso per calcolare il limite di 3.615,20 si tiene conto dei versamenti effettuati dal datore di lavoro.

CONTRIBUTI PER GLI ADDETTI AI SERVIZI DOMESTICI E FAMILIARI Possono esser dedotti i contributi versati all’INPS per i collaboratori domestici (ad esempio colf e baby sitter) e gli addetti all’assistenza ad anziani e malati. E’ deducibile esclusivamente il contributo a carico del datore di lavoro, nei limite massimo di 1.549,37 euro.

ASSEGNO PERIODICO AL CONIUGE IN CASO DI SEPARAZIONE Sono deducibili gli assegni periodici corrisposti al coniuge in caso di separazione legale, scioglimento o annullamento del matrimonio, a patto che risultino da specifico provvedimento dell’autorità giudiziaria. Non è invece deducibile l’assegno corrisposto in un’unica soluzione (una tantum) . E’ in ogni caso esclusa la quota di assegno per il mantenimento dei figli,

ASSEGNI PERIODICI CORRISPOSTI IN FORZA DI TESTAMENTO O DONAZIONE MODALE E GLI ASSEGNI ALIMENTARI CORRISPOSTI AI FAMILIARI (ARTICOLO 433 C.C.) PER Deducibilità senza alcun limite d’importo

SENTENZA INDENNITA’ PER LA PERDITA DI AVVIAMENTO PER CESSATA LOCAZIONE DI IMMOBILI COMMERCIALI Deducibilità , senza limite di importo,in base alle risultanze del contratto di locazione.

IMPORTI ASSOGGETTATI ATASSAZIONE E POI RESTITUITI ALL’EROGANTE Non si tratta di un vero onere ma di una semplificazione per recuperare in modo più rapido le imposte subite su redditi ordinariamente percepiti e poi restituiti all’erogante.

SPESE DI ADOZIONE Sono deducibili nella misura del 50% dai genitori adottivi le spese sostenute  per l’adozione di minori stranieri e certificate dall’ente autorizzato.

EROGAZIONI LIBERALI, CONTRIBUTI E DONAZIONI Molteplici sono le casistiche dei beneficiari di erogazioni liberali e donazioni. A titolo esemplificativo si riportano le erogazioni liberali a istituzioni religiose (quali la Chiesa Cattolica Italiana, la Chiesa Valdese, la Chiesa Evangelica) deducibili nel limite massimo di 1.032,91 euro versato a favore di ciascuna istituzione religiosa ;contributi e donazioni a favore delle Organizzazioni non governative (ONG), ritenute idonee sul sito www.esteri.it:in questo caso spetta una deduzione massima pari al 2% del reddito.


Ti è piaciuto questo articolo? Condividilo!

Lascia un Commento

Realizzazione sito MB web designer | Powered by Master elettronica S.r.l.