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Le nuove regole in materia di antiriciclaggio

novembre 7 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Dallo scorso 17/10 sono in vigore importanti novità in materia di “astensione” dalla prestazione e di sanzioni per i libretti al portatore e gli assegni “liberi”

Con il recente DLgs 169/2012, pubblicato in GU n. 230 del 2/10/2012, il legislatore reca importanti modifiche anche alla disciplina antiriciclaggio.
In particolare, l’intervento ha riguardato l’obbligo di astensione e la disciplina sanzionatoria correlata ai libretti al portatore e agli assegni.Novità che sono in vigore dallo scorso 17/10.
Obbligo di astensione

In relazione al primo punto, occorre innanzitutto rammentare che, ai sensi dell’art. 18 del DLgs 231/2007, gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

  • identificare il cliente e verificarne l’identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
  • identificare l’eventuale titolare effettivo e verificarne l’identità;
  • ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
  • svolgere un controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Qualora gli enti o i professionisti non sono in grado di rispettare tali obblighi non possono instaurare il rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali ovvero pongono fine al rapporto o prestazione già in essere valutando l’opportunità di effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF.
Nell’ambito dell’art. 23 del DLgs 231/2007 viene ora inserito il nuovo comma 1-bis, secondo cui,laddove non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientelarelativamente a rapporti continuativi già in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, il professionista dovrà restituire i fondi e le altre disponibilità al cliente mediante bonifico su un c/c bancario (indicato dallo stesso cliente) accompagnato da un messaggio in cui si precisa l’impossibilità di rispettare tali obblighi.

La concreta attuazione di tale previsione normativa comporta, però, profili problematici di non poco conto. Pertanto, in attesa di maggiori chiarimenti, il MEF ha sollevato gli intermediari finanziari dal suddetto obbligo di astensione.

Disciplina sanzionatoria per libretti al portatore e assegni

Per quanto riguarda i libretti di deposito bancari o postali al portatore, viene stabilito un aumento delle sanzioni pecuniarie nel caso di saldo di importo pari o superiore a 1.000 euro (art. 49 comma 12 del DLgs. 231/2007). Si passa, infatti, ad una sanzione pecuniaria dal 30% al 40% del saldo in caso di:

  • violazioni relative ai limiti del saldo;
  • trasferimento dei libretti in assenza della comunicazione da effettuare entro 30 giorni, alla banca/Poste Italiane relativamente ai dati identificativi del beneficiario e all’accettazione e data del trasferimento.

Per tali violazioni, restano ferme, la sanzione pecuniaria minima di €. 3.000, l’aggravante(con sanzione minima e massima aumentata del 50%) nel caso di importi superiori a 50.000 euro e la previsioneper i libretti con saldo inferiore a 3.000 euro, di una sanzione pari al saldo del libretto stesso (quest’ultima relativa alle sole ipotesi di cui ai commi 13 e 14 del DLgs 231/07).

Per gli assegni irregolari, invece, viene introdotta una norma interpretativa secondo cui costituisce violazione sia l’emissione sia il trasferimento e la presentazione all’incasso di assegni privi della clausola di non trasferibilità o del nome del beneficiario o emessi all’ordine del traente.

Cambiavalute

Quanto ai cd “cambiavalute”, la nuova disposizione stabilisce l’innalzamento da mille ad €.2.500 della soglia entro cui è possibile negoziare a pronti valuta estera utilizzando come mezzo di pagamento contanti o assegni trasferibili.

Le comunicazioni alle RTS competenti

Infine, il MEF con la recente nota DT 77009/2012 è nuovamente intervenuto in materia di comunicazione antiriciclaggio chiarendo che l’eventuale trasferimento di contante o titoli al portatore per importi pari o superiori a €. 1.000 andrà comunicato, entro 30 giorni, alle sole RTS competenti per territorio le quali provvederanno a trasmettere le stesse comunicazioni alla Guardia di Finanza.

 


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