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Le regole dell’ I.M.U.

maggio 18 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

 

A breve scatterà il primo versamento dell’IMU, qua sotto le regole per ottemperare in proprio all’adempimento. Chi volesse farsi assistere dallo studio invece dovrà fornire i dati catastali aggiornati e verificati con il comune, o la visura catastale aggiornata, la spesa prevista è di 15 € i.e. cad.  a dichiarazione e 5 €  i.e. per eventuale invio.

rag. Gabriele Giovannini

CHI deve PAGARE

  • tutti i prorietari di immobili o titolari di diritti reali di godimento sugli immobili; in particolare:
  • proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli situati nel territorio dello Stato;
  • titolari di diritti reali di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie) sugli immobili sopra elencati;
  • locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
  • concessionari di aree demaniali.

Se l’immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento,

l’imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.

Come si CALCOLA

Fabbricati: l’imposta si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota deliberata dal Comune. La base imponibile è rappresentata dalla rendita catastale rivalutata  e poi moltiplicata:

  • per 160 per i fabbricati dei gruppi catastali A (abitazioni, eccetto i fabbricati in classe A/10) e pertinenze, cioè C/2 C/6 e C/7;
  • per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B per i fabbricati di categoria C/3 C/4 e C/5;
  • per 80 per i fabbricati in classe A/10 e D/5;
  • per 60 per i fabbricati del gruppo catastale D, escluso il citato gruppo D/5;
  • per 55 per i fabbricati della categoria C/1.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

terreni agricoli: la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell’anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 130.

L’ammontare dell’imposta deve essere proporzionale ai mesi dell’anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l’immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il  possesso è durato meno di 15 giorni.

Le aliquote e le detrazioni possono essere modificate dai singoli Comuni.

La legge istitutiva prevede alcune detrazione per la prima casa:

- una detrazione forfettaria di € 200;

- una detrazione di € 50 per ogni figlio convivente a carico di età inferiore a 26 anni.

Le detrazioni sulla prima casa non possono comunque eccedere la somma di € 600.

QUANDO si paga

Solo per l’anno 2012 sarà possibile pagare l’imposta in modo differenziato: a giugno, si dovrà utilizzare per calcolare l’acconto l’aliquota standard indicata nel provvedimento governativo (4 per mille prima casa, 7,6 per mille altri fabbricati); a dicembre, si dovrà effettuare il conguaglio in base alle aliquote effettivamente applicate dai singoli comuni ed in base ad eventuali correzioni ed integrazioni normative di fonte governativa.

Solo per l’IMU prima casa e relative pertinenze, vi è la possibilità di suddividere il pagamento in tre rate.

 

Rag. Gabriele Giovannini

Consulting Team srl
Servizi amministrativi
via Lepanto 13
59100 Prato

tel. 0574 24984 fax 0574 21561

 


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