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Parliamo di collaboratori .. ..

maggio 14 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

 

La riforma del mercato del lavoro in fase di discussione parlamentare, modifica tanti capitoli della legislazione vigente.

Nel dettaglio, sono tre le principali modifiche sulla materia:

In primo luogo, la definizione più stringente del progetto, che deve essere funzionalmente collegato al risultato finale da raggiungere e non può essere identificato con l’obiettivo aziendale nel suo complesso;
poi viene eliminata la possibilità di stipulare il contratto con riferimento al “programma di lavoro o fasi di esso”;
infine è limitata la facoltà del datore del lavoro di recedere dal contratto prima della realizzazione del progetto.

Le previsioni che consentono il recesso da parte di quest’ultimo vengono sostanzialmente equiparate ai criteri di recesso dal lavoro a termine di natura subordinata e, in particolare, il recesso è consentito prima della scadenza del termine solo in presenza di giusta causa o di inidoneità professionale del collaboratore. Inoltre, il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti “meramente esecutivi o ripetitivi”.

Le modifiche illustrate dovranno essere osservate con riferimento ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore della norma. Se il testo sella riforma verrà confermato, i datori di lavoro dovranno perciò prestare attenzione alla possibile conversione in contratti di lavoro subordinato a tempo di indeterminato di rapporti di collaborazione non genuini, con il rischio di aumenti di costi e di possibile contenzioso con i lavoratori coinvolti o di applicazioni di sanzioni in caso di controlli ispettivi.

Per le vere partite Iva conta il reddito

Infine, con una delle modifiche apportate al DDL di riforma del mercato del lavoro viene previsto che è falsa la partita Iva con un reddito sotto i 18.663 euro annui (per il 2012).

Se ha una durata oltre gli otto mesi e/o un fatturato verso un unico committente oltre l’80% del volume d’affari in un anno solare o ancora una postazione fissa presso una sede del committente (bastano due dei tre presupposti), è considerata co.co.co. per legge e, come tale, soggetta ai presupposti tipici del lavoro a progetto, compresa l’eventuale sanzione della conversione in rapporto di lavoro dipendente dall’origine.

Rag. Gabriele Giovannini

 


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