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Partite IVA dopo la Riforma del lavoro: la presunzione di lavoro dipendente

ottobre 15 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Il nuovo quadro normativo per i lavoratori autonomi con partita IVA dopo la Riforma del Lavoro: se per due anni l’80 per cento dei ricavi è con lo stesso fornitore si presume che si tratti di lavoro dipendente. TRATTO DA LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO N. 7 del 12 Ottobre 2012

La legge 28 giugno 2012, n, 92, ovvero la ormai nota Riforma Fornero, entrata in vigore nel nostro ordinamento il 18 luglio 2012, è intervenuta, tra l’altro, nel campo dei contratti di lavoro, apportando, rilevanti modifiche e novità. In tema di lavoratori  a partita IVA è stata poi modificata dal Decreto Sviluppo L. 134/2012

Nozioni generali e quadro normativo per i Lavoratori a Partita IVA

Anzitutto vi è da dire che il c.d. contratto con partita IVA è una peculiare forma di gestione retributiva e fiscale riservata ai prestatori di lavoro autonomo, quali possono essere, ad esempio, i liberi professionisti ed i collaboratori.
Con la Riforma del Lavoro del 2012  il Legislatore è intervenuto sulla tipologia contrattuale in questione non solamente per quelle prestazioni “classiche” rese da professionisti iscritti in Albi, ma anche per le collaborazioni generiche stabili che le parti hanno voluto sottrarre al regime del lavoro subordinato o delle collaborazioni a progetto.
Nello specifico la norma di riferimento è l’articolo 1, ai commi 26 e 27, della L. 92/2012 che ha introdotto, come già evidenziato in premessa, il nuovo articolo 69 bis al decreto legislativo n. 276 del 2003.
Tale norma dispone che al ricorrere di determinate condizioni, la collaborazione resa dalla persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, debba essere ricondotta nella fattispecie del contratto di collaborazione a progetto .
Il rapporto (a partita IVA), quindi, dovrà essere riqualificato in un contratto di collaborazione a progetto; ciò a meno che non venga fornita, dal committente, prova contraria.

Ma vediamo quali sono le condizioni al ricorrere delle quali scatta tale presunzione:

- la durata complessiva della collaborazione è superiore al periodo di 8 mesi nell’arco dell’anno solare ;
- il “lavoratore” ha a disposizione una postazione fissa di lavoro, presso la sede dello stesso committente;
- il corrispettivo percepito (sempre dallo stesso committente) è superiore all’80% dei guadagni.

Tutti quei prestatori di lavoro che, in base AD ALMENO DUE delle citate condizioni, sono identificati quali subordinati, “dovranno” essere trasformati in collaboratori a progetto oppure in dipendenti; l’applicazione della disciplina del contratto a progetto comporta, di conseguenza, l’obbligo di individuare un progetto specifico, focalizzato su un risultato – obiettivo concreto e che non potrà coincidere con l’oggetto stesso dell’attività aziendale.

Pertanto, la mancanza di tale progetto, nonché delle caratteristiche richieste, determina la presunzione di sussistenza della natura subordinata del rapporto di lavoro.
L’art. 46 bis della L. 134/2012: i correttivi del decreto sviluppo
Poco dopo l’entrata in vigore della Riforma Fornero, la legge del 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 83/2012, meglio noto come decreto sviluppo , ha “nuovamente” modificato alcune disposizioni concernenti il regime di lavoro con partita IVA.
Nello specifico l’art. 46 bis, al comma 1, della citata legge n, 134/2012 ha previsto che la presunzione introdotta dalla precedente riforma debba essere verificata su un arco temporale di due anni e non più sul singolo anno solare. (…)Leggi tutto l’approfondimento su “La circolare settimanale del Lavoro” n. 7 del 12 Ottobre 2012.

 


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