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Regime premiale per 159 studi di settore

maggio 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Per i contribuenti soggetti agli studi di settore che siano “congrui”, “coerenti” e “fedeli”, è previsto un regime premiale che consente di godere di alcuni benefici:
  • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
  • accertamento sintetico solo se il reddito accertabile si discosta di almeno 1/3 da quello dichiarato (anziché di 1/5).
Possono fruire dei benefici del regime premiale per il periodo d’imposta 2015 i contribuenti per i quali si applicano gli studi di settore individuati con il Provvedimento del direttore dell’Agenzia del 13 aprile 2016. Si tratta, in totale, di 159 studi di settore.

Regime premiale studi di settore: benefici e condizioni

 

I commi da 9 a 13 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 hanno previsto l’applicazione, già dal periodo d’imposta 2011, di un regime premiale per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, che dichiarano ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi medesimi (“congrui e coerenti”), anche per effetto dell’adeguamento. Tale regime premiale permette di fruire dei seguenti benefici:
  • esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici (basate su elementi gravi, precisi e concordanti);
  • riduzione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento, per cui la notifica degli avvisi di accertamento dovrà avvenire, a pena di decadenza, entro il 31.12 del 4° anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, anziché entro il 5° successivo (salvo in caso di violazioni penalmente rilevanti che comportano obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 del Codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74);
  • accertamento sintetico solo se il reddito accertabile si discosta di almeno 1/3 da quello dichiarato (anziché di 1/5).
Le agevolazioni previste dal regime premiale si applicano a condizione che il contribuente:
  • dichiari, anche per effetto dell’adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall’applicazione degli studi di settore (ovvero, sia congruo);
  • abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
  • sulla base dei suddetti dati, risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.

Regime premiale studi di settore 2015: per quali studi spetta

Considerato che il comma 12 dell’art. 10 del D.L. n. 201/2011 ha previsto che, con Provvedimento delle Entrate, sentite le associazioni di categoria, possono essere differenziati i termini di accesso al regime premiale in esame, negli anni dal 2012 ad oggi si è avuto un aumento graduale del numero degli studi di settore per i quali è ammesso il regime premiale in esame.

Con Provvedimento del direttore delle Entrate del 13 aprile 2016, sono stati ora definiti i criteri per l’accesso al regime premiale per il periodo d’imposta 2015, tenendo conto delle analisi effettuate sulla base dei dati dichiarativi, delle modifiche agli studi apportate dai decreti ministeriali 22.12.2015 e 17.03.2016 e delle valutazioni espresse dalle Organizzazioni di categoria.

Per il periodo d’imposta 2015, il regime premiale si applica a 159 studi di settore, di cui uno relativo ad attività di lavoro autonomo e due relativi ad attività sia d’impresa che di lavoro autonomo (cioè studi con doppio quadro contabile).

ACCESSO AL REGIME PREMIALE STUDI DI SETTORE – Evoluzione nel tempo
Periodo d’imposta N° studi di settore interessati Normativa di riferimento
2011 55 Provvedimento Agenzia Entrate 12.07.2012
2012 90 Provvedimento Agenzia Entrate 05.07.2013
2013 116 Provvedimento Agenzia Entrate 25.06.2014
2014 157 Provvedimento Agenzia Entrate 09.06.2015
2015 159 Provvedimento Agenzia Entrate 13.04.2016

Gli studi di settore ammessi al regime premiale per il periodo d’imposta 2015 sono stati selezionati tra quelli per i quali risultano approvati indicatori di coerenza economica riferibili a:

  • almeno 4 diverse tipologie tra:
    • efficienza e produttività del fattore lavoro;
    • efficienza e produttività del fattore capitale;
    • efficienza di gestione delle scorte;
    • redditività;
    • struttura;
  • oppure ad almeno 3 delle tipologie di indicatori sopra indicate e che, contestualmente, prevedono l’indicatore “Indice di copertura del costo per il godimento di beni di terzi e degli ammortamenti”.

Si fa presente, comunque, che dagli studi di settore ammessi a fruire del regime premiale anche quest’anno sono esclusi in linea generale quelli relativi ai professionisti. Nelle motivazioni del provvedimento delle Entrate si legge, infatti, che:

“Tenuto conto della particolare funzione di stima prevista per alcuni studi delle attività professionali, che nel valorizzare le prestazioni rese non riesce a cogliere appieno i possibili casi di omessa fatturazione, i relativi studi, in attesa delle eventuali modifiche che potranno essere introdotte in fase di evoluzione degli stessi, non vengono interessati dal regime premiale in argomento per l’annualità 2015.”

Il Provvedimento stabilisce che, se il contribuente interessato applica due diversi studi di settore (compreso il caso in cui si tratti del medesimo studio applicato sia per l’attività d’impresa che per quella di lavoro autonomo), per accedere al regime premiale è necessario che entrambi gli studi rientrino nell’elenco sopra indicato.

 


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