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Riforma del lavoro: la procedura da seguire per la convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali

luglio 23 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Tra le tante novità della riforma del lavoro, c’è anche la procedura da seguire per le dimissioni o le risoluzioni consensuali presentata dal 18 luglio 2012, pena la loro inefficacia.

Tale norma è stata introdotta per contrastare il fenomeno delle “dimissioni in bianco” e tutelare la libertà della lavoratrice e del lavoratore.

Per contrastare il fenomeno, secondo alcuni molto diffuso, delle “dimissioni in bianco” la legge n. 92/2012 recante ”Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” introduce l’obbligo di convalida delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro per la generalità dei dipendenti.

Dal 18 luglio 2012 la legge “Fornero” prevede una nuova procedura da seguire per l’efficacia:

-  delle dimissioni della lavoratrice o del lavoratore;

-  della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro;

che rimangono sospese fino a quando le stesse non saranno:

- convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro o il Centro per l’Impiego territorialmente competente ovvero presso le sedi che verranno individuate dai CCNL stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

- o sottoscritte dalla lavoratrice o dal lavoratore con apposita dichiarazione olografa apposta in calce alla ricevuta di trasmissione telematica della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro inviata al Centro per l’impiego.

Nell’ipotesi in cui la lavoratrice o il lavoratore non proceda alla convalida o alla sottoscrizione della comunicazione di cessazione con firma e conferma autografa, il datore di lavoro, entro 30 giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dalla risoluzione consensuale, deve:

- o inviare una comunicazione scritta al domicilio della lavoratrice o del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;

- o consegnare la comunicazione scritta alla lavoratrice o al lavoratore avendo cura di farne sottoscrivere una copia per ricevuta.

La comunicazione deve contenere l’invito a presentarsi presso gli uffici competenti per la convalida (al momento, Direzione Territoriale del Lavoro o Centro impiego) o ad apporre la sottoscrizione in calce alla comunicazione di cessazione inviata al Centro impiego.

La lavoratrice o il lavoratore, entro 7 giorni (di calendario) dalla recezione dell’invito, può:

- aderire all’invito formulato dal datore di lavoro;

- non aderire all’invito formulato dal datore di lavoro e in questo caso il rapporto di lavoro si intende risolto;

- revocare le dimissioni o la risoluzione consensuale.

In caso di revoca, che può essere comunicata in forma scritta, il contratto di lavoro si ripristina dal giorno successivo alla comunicazione della revoca stessa.

Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca, qualora la prestazione lavorativa non sia stata svolta, il lavoratore non matura alcun diritto retributivo.

Qualora il datore di lavoro non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al lavoratore la comunicazione contenente l’invito alla convalida o alla sottoscrizione, entro il termine di 30 giorni dalla data di dimissioni o della risoluzione consensuale, le dimissioni si considerano prive di effetto.

Il datore di lavoro che abusi del “foglio firmato in bianco” dalla lavoratrice o dal lavoratore al fine di simulare le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto, è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000, salvo che il fatto costituisca reato.

La nuova procedura trova applicazione dalle dimissioni o risoluzioni consensuali presentate a partire dal 18 luglio 2012, data di entrata in vigore della legge “Fornero”.

Riteniamo che la procedura più semplice, salvo casi particolari, sia quella di apporre, a cura della lavoratrice o del lavoratore la sottoscrizione autografa in calce alla comunicazione al Centro impiego, con scritto, ad esempio “confermo la mia volontà di dimettermi”.

 


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