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Spesometro, un riepilogo delle scadenze per il 2017 e 2018

febbraio 2 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

La legge di stabilità 2018 (legge n. 205 del 27/12/2017) ha istituito l’Imposta sulle transazioni digitali, meglio conosciuta come Web tax (commi da 1011 a 1019).

Vediamo brevemente le sue caratteristiche, tenendo presente che alcuni aspetti operativi saranno stabiliti da un decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze da emanarsi entro il 30/04/2018, e che la stessa imposta entrerà in vigore soltanto dal 1° gennaio successivo 2019.

Natura dell’imposta e ambito soggettivo e oggettivo

Natura dell’imposta

Si tratta di un’imposta indiretta, del tipo Iva, che va a colpire le transazioni effettuate tramite internet o altre reti elettroniche, in modo che la prestazione nel suo insieme sia “essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione” (c. 1012) .

Ambito soggettivo

L’imposta sarà prelevata dall’acquirente/committente all’atto del pagamento del corrispettivo, con obbligo di rivalsa nei confronti del soggetto prestatore del servizio (residente o non residente), che diviene il contribuente di fatto. L’obbligo del prelievo è posto in capo al soggetto acquirente/committente purché rivesta la qualifica di sostituto d’imposta, come individuato dall’art. 23, comma 1 del Dpr 600/1973, ovvero sia una stabile organizzazione di soggetti non residenti. Sono tuttavia esclusi dall’obbligo del prelievo i soggetti che usufruiscono del regime forfettario di cui all’art. 1, commi da 54 a 89, della legge 190/2014, nonché i soggetti che usufruiscono del regime dei minimi di cui all’art. 27, commi 1 e 2, del decreto legge 98/2011 conv. in legge 111/2011 (c. 1011).

Il fatto che l’imposta “si applica nei confronti del soggetto prestatore” (c. 1013) ma “è prelevata … dai soggetti committenti dei servizi” (c. 1014) pare rendere preferibile l’identificazione del contribuente di diritto nel prestatore, mentre il committente funge da sostituto d’imposta.

L’imposta si applica indipendentemente dal luogo di conclusione della transazione.

Restano dunque escluse dal campo di applicazione della Web tax le transazioni relative a prestazioni effettuate nei confronti dei privati cittadini che non rivestono la qualifica di sostituto d’imposta.

Ambito oggettivo

Come già detto, l’imposta va a colpire le transazioni effettuate via internet. Tuttavia la definizione del comma 1012 appare piuttosto generica, tanto che lo stesso comma demanda l’individuazione puntuale delle prestazioni oggetto dell’imposta ad un decreto del Ministro dell’Economia e finanze da emanarsi entro il 30/04/2018. La definizione sopra citata (che è tratta da vari documenti normativi Ue, es. articolo 7, comma 1 del Regolamento UE 282/2011) fa comunque salvo il commercio elettronico indiretto (off-line) (1) quello cioè per il quale il web funge da vetrina e da luogo di effettuazione dell’ordine di acquisto, svolgendosi poi la restante parte del contratto in forma tradizionale (prelievo bene dal magazzino, spedizione via canali usuali quali posta, corriere, etc.).

In altre parole, la nuova Web tax dovrebbe andare a colpire solo le prestazioni di servizi immateriali resi tramite canali informatici (pubblicità on line, web-hosting, download e similari).

Aliquota

L’imposta si applicherà nella misura del 3% del valore (Iva escluso) della singola transazione (c. 1013).

Esonero

Slitta la scadenza dello spesometro relativo al secondo semestre 2017, in scadenza il 28.02.2018. La data ancora non è fissata in quanto ancorata all’approvazione di un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, attualmente in bozza. Quello che è certo è che lo spesometro slitterà al 60° giorno successivo alla data di approvazione di questo Provvedimento, in cui l’Agenzia recepirà le semplificazioni sullo spesometro introdotte con il c.d. “Collegato alla Finanziaria 2018″, D.l. 148/2017.Questo per quanto riguarda lo spesometro relativo al 2017 che, ricordiamo, usufruisce della scadenza semestrale in virtù di una deroga alla cadenza trimestrale, prevista a regime dall’art. 21 del D.l. 78/2010.

Queste le semplificazioni introdotte dal collegato alla finanziaria 2018, di cui si attende il recepimento da parte dell’Agenzia delle Entrate:

  • non si applicheranno le sanzioni in relazione agli invii del 16.10.2017 fino al 28.02.2018 (che probabilmente slitterà al 60° giorno dalla pubblicazione del Provvedimento atteso), data entro cui i contribuenti potranno correggere omissioni o errori inviando i dati corretti;
  • sarà ripristinata la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per le mini fatture di importo sotto i 300 euro;
  • saranno introdotte nuove fattispecie di esonero:
  • le pubbliche amministrazioni non dovranno più comunicare idati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali;
  • non dovranno più inviare lo spesometro i produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72), con volume d’affari sotto i 7 mila euro, costituito per almeno 2/3 dalla cessione dei prodotti agricoli, situati nele zone montane.

Per i dati relativi al 2018, invece, la prima scadenza dello spesometro semestrale (su opzione) è fissata all’01.10.2018, in quanto il 30 settembre cade di domenica. Diversamente dal 2017, infatti, l’invio dello spesometro potrà essere effettuato semestralmente, anziché trimestralmente, previa opzione.

Spesometro 2017 e 2018: una tabella con le scadenze

Ecco un riepilogo delle scadenze dello spesometro relativo al 2017 e 2018:

Spesometro 2017 Spesometro 2018
Semestrale Trimestrale Semestrale su opzione
1° semestre 16.10.2017 1° trimestre 2018 31.05.2018 1° semestre 01.10.2018
2° trimestre 2018 01.10.2018
2° semestre 28.02.2018

(la scadenza slitterà al 60° giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate)

3° trimestre 2018 30.11.2018 2° semestre 28.02.2019
4° trimestre 2018 28.02.2019

 

Spesometro semestrale 2017: esoneri

Tutti i soggetti passivi Iva devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute.

Sono esonerati:

  • produttori agricoli in regime di esonero (art. 34 comma 6 DPR 633/72) situati nelle zone montane di cui all’art. 9 del DPR 601/73;
  • coloro che hanno optato per il regime facoltativo della trasmissione dei dati delle fatture all’Agenzia delle Entrate (art. 1 comma 3 D.lgs. 127/2015);
  • i contribuenti forfetari (regime agevolato forfetario introdotta ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014);
  • i contribuenti minimi di cui all’art. 27 co. 1 e 2 del DL 98/2011;

Le associazioni e gli altri soggetti che adottano il regime forfetario previsto dalla L. 398/1991 devono trasmettere solo i dati delle fatture emesse, che rientrano nel regime agevolato.

Le amministrazioni pubbliche devono inviare solo i dati delle fatture emesse nei confronti di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni, che non sono state trasmesse con il Sistema di Interscambio (Sdl).

curatori fallimentari e i commissari liquidatori devono effettuare la comunicazione dei dati delle fatture della società/impresa fallita, o in liquidazione coatta amministrativa, con riferimento alle fatture da loro emesse e ricevute/registrate dalla data di dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa. A precisarlo l’Agenzia delle Entrate con il comunicato stampa del 12.09.2017. E’ prevista come la facoltà di inviare anche i dati delle fatture emesse e ricevute/registrate anteriormente alla dichiarazione di fallimento o liquidazione coatta amministrativa, di cui i curatori o i commissari liquidatori siano entrati in possesso ai fini dell’assolvimento dei propri incarichi.

 

Spesometro semestrale 2017: operazioni da comunicare ed esclusioni

Nella comunicazione devono essere indicati i dati di:

  • tutte le fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
  • tutte le fatture d’acquisto, comprese le bollette doganali;

compresi i dati relativi alle loro variazioni.

Ai fini della compilazione della comunicazione occorrerà fare riferimento alla data di emissione, per le fatture emesse, e alla data di registrazione per le quelle d’acquisto. In deroga a questa regola, gli autotrasportatori che possono registrare le fatture emesse entro il trimestre successivo all’emissione, faranno riferimento alla data di registrazione non solo per le fatture passive ma anche per le fatture attive.

Rispetto al vecchio spesometro non sono previsti importi minimi da indicare. Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione:

  • i documenti diversi dalle fatture, quali ad esempio scontrini, schede carburanti, ricevute fiscali, non sono oggetto di comunicazione (diversamente dal vecchio spesometro, secondo cui dovevano essere comunicate le operazioni non documentate da fattura se di importo non inferiore a 3.600 euro);
  • le fatture trasmesse mediante il sistema di interscambio (Sdl), poiché tramite questo sistema l’Agenzia delle Entrate è già in possesso dei contenuti delle fatture;
  • dati delle fatture che sono oggetto di trasmissione al Sistema Tessera Sanitaria (S.T.S.). La conferma è arrivata con il comunicato stampa dell’Agenzia delle Entrate del 12.09.2017. Nessun problema tuttavia per coloro che effettueranno l’invio anche con i dati delle fatture tramesse al STS: l’Agenzia in ogni caso accoglierà ed eviterà la duplicazione delle informazioni.

Rientrano nell’obbligo di comunicazione:

  • le operazioni non rilevanti Iva per mancanza del requisito di territorialità (artt. 7 e ss. del DPR 633/72);
  • le fatture di importo inferiore a 300 Euro per le quali è prevista la facoltà di registrazione tramite documento riepilogativo, indipendentemente dalla modalità di registrazione;
  • le fatture emesse e annotate (o da annotare) del registro dei corrispettivi;
  • le fatture ricevute dai soggetti che si avvalgono dei regimi agevolati forfetario/minimi, che non evidenziano l’Iva in fattura.

 

Spesometro semestrale 2017: scadenze e modalità di invio

Il nuovo spesometro deve essere trasmesso entro il:

  • 16.10.2017 per il primo semestre 2017, secondo quanto annunciato dal Mef con il comunicato stampa del 04.10.2017;
  • 28.02.2018 per il secondo semestre 2017. Tale data slitterà al 60° giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con cui saranno recepite le semplificazioni introdotte dal Collegato alla Finanziara 2018.

La comunicazione può essere inviata solo in forma analitica (diversamente dal vecchio spesometro in cui era consentita anche la forma aggregata), indicando:

  • i dati dei soggetti coinvolti nella fattura;
  • la data e il numero di fattura;
  • la base imponibile, l’aliquota applicata e l’imposta;
  • la tipologia di operazione ai fini Iva.

Maggiori indicazioni sulle modalità di compilazione sono state fornite con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017, con la Circolare 1/E del 07.02.2017, e con la Risoluzione 87/E del 5.7.2017.

L’invio del file (XML o Zip, contentente più file XML) può avvenire tramite la piattaforma gratuita “Fatture e Corrispettivi“, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, previa autenticazione con le credenziali Entratel o Fisconline, nel rispetto delle regole previste con il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27.03.2017. Si rimanda a tale provvedimento per ulteriori approfondimenti in merito all’invio del file dei dati.

Si sengala che sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione “Fatture e corrispettivi”, sono presenti una serie di faq che chiariscono alcuni aspetti relativi all’adempimento.

 

Spesometro semestrale 2017: sanzioni

Il mancato  o errato invio della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute comporta una sanzione di 2 Euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 Euro a trimestre (art. 11 comma 2 bis del d.lgs. 471/1997, Risoluzione 104/E del 28.07.2017).

Se l’invio corretto avviene entro 15 giorni dalla scadenza la sanzione è dimezzata (1 Euro per ciascuna fattura, per un massimo di 500 Euro a trimestre).

E’ possibile, comunque, applicare l’istituto del ravvedimento operoso, con la riduzione della sanzione da 1/9 a 1/5 a seconda del momento in cui si provvede al versamento della sanzione.

In caso di ravvedimento è importante ricordare che se la regolarizzazione della comunicazione avviene:

  • entro il termine di 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione ridotta ad 1 Euro (con il massimo di 500 Euro);
  • oltre i 15 giorni dalla scadenza, il ravvedimento si applica sulla sanzione piena di 2 euro (con il massimo di 1.000 Euro).

Questo significa che, per capire quale sanzione prendere a riferimento, occorre individuare il momento in cui è stata regolarizzata la comunicazione dei dati (che potrebbe non coincidere con il momento di versamento della sanzione).

Il collegato alla finanziaria 2018 ha previsto la non applicazione delle sanzioni per l’errata trasmissione dello spesometro relativo al 1° semestre 2017 (scaduto il 16.10.2017) purché i dati corretti siano inviati entro il 28.02.2018. Considerato che è stata annunciata la proroga dell’invio dello spesometro del 2° semestre 2017, è probabile che slitti anche il termine per l’invio dei dati corretti relativi al primo semestre 2017. Per una conferma ufficiale occorre attendere la pubblicazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, attualmente in bozza.

 


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