Diritto camerale 2013 entro il 17 giugno (o 8 luglio?)
giugno 12 | Pubblicato da Luigi Sorreca | EconomiaLe misure del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio per il 2013 sono state definite con nota n. 261118 del 21.12.2012 del Ministero dello Sviluppo Economico e sono le stesse di quelle già previste per il 2012 ed il 2011. Per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore il versamento potrebbe slittare dal 17 giugno all’8 luglio.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota n. 261118 del 21.12.2012, ha definito gli importi del diritto annuale dovuto allaCamera di Commercio per il 2013. Si tratta degli stessi importi previsti per il 2012, i quali a loro volta avevano ricalcato quelli del 2011 stabiliti dal Decreto interministeriale del 21.04.2011.
Come si legge nella nota, infatti:
- non sono state evidenziate variazioni particolarmente significative di fabbisogno delle Camere di Commercio tali da rendere necessaria l’emanazione di un decreto per l’aggiornamento degli importi;
- il nuovo quadro normativo prevede l’aggiornamento annuale come eventualità e non più come adempimento necessario;
- non è opportuno un aggiornamento delle misure del diritto annuale per via della “perdurante difficile situazione congiunturale”.
I termini di versamento del diritto annuale 2013
Il diritto annuale deve essere versato in unica soluzione entro il termine previsto per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi, ovvero:
- entro il 16 giugno per le imprese individuali e le società di persone (quest’anno 17 giugno 2013, essendo il 16 domenica);
- entro il giorno 16 del 6° mese successivo a quello di chiusura del periodo d’impostaper le persone giuridiche che approvano il bilancio entro i 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio;
- entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio per i soggetti che approvano il bilancio oltre il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio; se il bilancio non è approvato nel termine stabilito, il versamento è comunque effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere approvato.
E’ possibile effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi dalla scadenza ordinaria (quest’anno, quindi, dal 18 giugno al 17 luglio 2013 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare), con l’applicazione di una maggiorazione dello 0,40%.
Per effetto di un D.p.c.m. in corso di approvazione annunciato dal Ministero dell’Economia nel corso di una interrogazione parlamentare del 30.05.2013, la scadenza dei termini di versamento delle imposte derivanti da UNICO 2013 dovrebbe slittare all’8 luglio senza maggiorazione (anziché 17 giugno), ovvero dal 9 luglio al 20 agosto con maggiorazione dello 0,40% (anziché dal 18 giugno al 17 luglio 2013). Il rinvio, come di consueto, non riguarderà tutti i contribuenti tenuti a presentare il modello UNICO 2013, ma solo le persone fisiche ed i soggetti, diversi dalle persone fisiche, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, considerato che tra le motivazioni della proroga ci sarebbe la tardiva approvazione degli studi di settore e del software Gerico 2013.
Tale proroga, se confermata con l’effettiva approvazione del D.p.cm. e con la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, trascinerebbe con sé anche il versamento del diritto annuale 2013, essendo questo collegato al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Pertanto, i termini di versamento del diritto annuale CCIA 2013, se venisse confermata la proroga, sarebbero i seguenti:
TERMINI DI VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CCIA 2013
(se viene confermata la proroga dei versamenti delle imposte derivanti da UNICO 2013,
come annunciato nell’interrogazione parlamentare del 30.05.2013)
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Contribuenti persone fisiche e
Contribuenti diversi dalle persone fisiche
che esercitano attività Economiche
per le quali sono stati
elaborati gli studi di settore
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08.07.2013
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senza maggiorazione
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Dal 09.07.2013 al 20.08.2013
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con maggiorazione dello 0,40%
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Contribuenti
che esercitano attività Economiche
per le quali non sono stati
elaborati gli studi di settore
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17.06.2013
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senza maggiorazione
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Dal 18.06.2013
al 17.07.2013
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con maggiorazione dello 0,40%
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