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Srl semplificate o a capitale ridotto con regole più flessibili

aprile 23 | Pubblicato da Luigi Sorreca | Economia

Chi sta pensando di fondare una Srl semplificata o una Srl a capitale ridotto può contare su regole più flessibili rispetto a quelle che, in base alle prime interpretazioni, sembrava stabilire la legge.
Infatti, i documenti – elaborati nei mesi scorsi da ministeri, Ordini e associazioni per chiarire gli aspetti chiave delle nuove regole – hanno attenuato i vincoli sull’atto costitutivo e sull’età dei soci delle forme societarie che possono avere un capitale sociale anche di un solo euro, introdotte l’anno scorso per aiutare le nuove partite Iva. E che nei primi mesi di operatività hanno avuto un discreto successo, con 2.941 Srl semplificate aperte dal 29 agosto 2012 (la data del loro debutto) a fine anno e 1.221 Srl a capitale ridotto tenute a battesimo dalla loro introduzione, il 26 giugno 2012, al 31 dicembre.

L’atto costitutivo. Le Srl semplificate devono essere fondate usando un modello standard di atto costitutivo, approvato con il decreto ministeriale 138 del 2012. Un atto-base, che consente ai soci di non pagare gli onorari notarili.
Ma il modello, come è stato chiarito, non è rigido. Può invece essere integrato con clausole nelle quali, per esempio, è possibile indicare la data di scadenza degli esercizi sociali, la sede della società e il tipo di gestione o che possono vincolare il trasferimento delle quote o stabilire casuse di recesso diverse rispetto a quelle previste per legge.
Niente atto standard, invece, per le Srl a capitale ridotto: per costituire queste società la legge non stabilisce regole particolari.

L’età dei soci. Le Srl semplificate sono state dichiaratamente pensate per aiutare i giovani. E infatti la legge precisa che possono essere fondate da persone fisiche che non abbiano ancora compiuto 35 anni. A restare incerto era il destino dei soci fondatori al momento del superamente della soglia d’età. Ora è stato spiegato che il limite di 35 anni è stabilito solo per la costituzione della società. Il suo superamento non comporta alcuna conseguenza, né per i soci, che continuano a partecipare alla società, né per la Srl, che mantiene la qualificazione di “semplificata”.

Resta invece confermato il divieto di cedere quote di Srls a chi ha già compiuto 35 anni.
Per quanto riguarda le Srl a capitale ridotto, la legge sembrava vietare agli under 35 di entrare in società. Ora è stato invece chiarito che per queste compagini non sono fissati limiti di età.

 

 


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